Art. 5.
(Parco dell'aria in Rieti).

      1. È istituito sull'aeroporto di Rieti il Parco dell'aria, con finalità di promozione della cultura aeronautica, di esercizio del volo a vela e di formazione e di perfezionamento dei relativi piloti.
      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC approva il regolamento del Parco dell'aria in Rieti, determinandone l'ambito territoriale, le limitazioni all'uso del volo a motore all'interno del Parco, il

 

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livello di garanzia di tutela ambientale nella realizzazione delle infrastrutture di supporto all'attività volovelistica, i sistemi di sorveglianza, e propone al Ministro dei trasporti l'iniziativa di eventuali modifiche, ove necessarie, al codice della navigazione.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC, d'intesa con la regione Lazio, la provincia di Rieti e il comune di Rieti, costituisce una società per la gestione dell'aeroporto di Rieti, aperta anche a partecipazioni minoritarie di soggetti privati individuati tramite procedure di evidenza pubblica.
      4. La gestione dell'aeroporto di Rieti è affidata in concessione dall'ENAC alla società di cui al comma 3 per la durata di anni venti, fatto salvo l'obbligo di mantenere la vocazione di sostegno del volo a vela. Entro sei mesi dalla data dell'affidamento in concessione, la società di cui al comma 3 stipula la convenzione e il contratto di programma con l'ENAC.